Impresa Individuale
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L’esercizio di un'attività economica in forma individuale nella normativa italiana.

Nel presente articolo tratteremo le principali caratteristiche della forma giuridica dell’impresa individuale, avendo cura di esporre le nozioni chiave per aiutarti a iniziare il tuo percorso nel settore economico più adeguato alle tue esigenze.
Continua a navigare sul sito nei prossimi giorni; nel seguente articolo esamineremo l’esercizio delle attività economiche in forma societaria.
Sei in procinto di avviare un’attività di impresa individuale ma non sai quale forma giuridica adottare? Ecco una guida pratica per chiarirti le idee.
L’ordinamento italiano ha elaborato quattro forme giuridiche, a loro volta suddivise in particolari configurazioni strutturali e normative, per esercitare l’attività d’impresa insieme ad altre persone che condividono la tua stessa intenzione lavorativa ma, allo stesso tempo ha previsto la possibilità di esercitare un’attività economica in forma strettamente individuale, in alcuni casi adottando la stessa forma societaria, all’uopo definita unipersonale o individuale.
Le quattro forme giuridiche sono: l’impresa individuale, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative. Ogni forma di impresa tra le precedenti prevede una particolare struttura organizzativa, diversi adempimenti e, soprattutto, sono soggette a normative eterogenee.
Procediamo con ordine esaminando i casi in cui l’attività deve essere svolta individualmente, senza il coinvolgimento di soci o terzi.
La forma giuridica maggiormente adottata in Italia è certamente l’impresa individuale (o ditta individuale), preminenza verosimilmente dovuta alla tipologia di attività esercitate nel territorio nazionale, ma anche dovuta alla semplicità con cui è possibile avviare una iniziativa economica impiegando tale forma organizzativa, soggetta unicamente all’apertura di una partita IVA, recandosi alla Camera di Commercio territoriale, con un costo totale delle pratiche che si aggira intorno ai 150€ e una contribuzione INPS minima di 250€.
Secondo i dati dell’Osservatorio sulle partite IVA di Fisco oggi, al termine del 2019 risultavano 8,2 milioni di partite IVA esistenti, di cui 6,2 milione attive, registrando una crescita del 6,4% rispetto all’anno precedente, facendo balzare le attività economiche svolte sotto forma di impresa individuale prime nella classifica, quindi quelle maggiormente utilizzate nel mercato economico italiano.
Ma quali attività possono essere esercitate adottando questa tipologia di impresa e a quale normativa è soggetta?
La legge non prevede limiti in relazione all’attività esercitata, che varia da attività agricole ad attività commerciali, dalla erogazione di servizi sino alle libere professioni (avvocati, commercialisti, studi medici etc.), né in relazione alla disponibilità finanziaria o all’entità dell’investimento; difatti, non è previsto un capitale sociale minimo per la regolare costituzione della stessa, diversamente da talune tipologie societarie che esamineremo nei prossimi articoli.
Malgrado ciò, è consigliabile optare per un’impresa individuale quando l’investimento iniziale è esiguo, cioè consistente nell’acquisto di mezzi e attrezzature strettamente necessarie ovvero al conseguimento di attestati di formazione nell’attività prefissata. Modici, sono anche gli oneri a carico dell’imprenditore, ossia di chi sta procedendo ad avviare l’impresa. In tal caso la legge prevede la semplice tenuta contabile mediante un registro dove annotare acquisti, prestazione eseguite o beni ceduti, rendicontazione degli utili e delle perdite.
Infine, la caratteristica di maggior rilievo rispetto alla forma societaria è rappresentata dall’assenza di personalità giuridica dell’impresa, intendendosi in tal senso la capacità di essere considerati soggetti di diritto distinti dalla società o dall’impresa. Da ciò ne deriva che l’imprenditore individuale risponde illimitatamente per le obbligazioni contratte nel normale svolgimento dell’attività e risponde personalmente in giudizio in relazione ad illeciti, sanzioni e reati commessi in funzione di impresa economica.
È possibile esercitare individualmente un’attività adottando una forma giuridica societaria?
La risposta è affermativa. Se il tuo obiettivo è quello di costituire una società per lo svolgimento di un’attività individuale, ma allo stesso tempo intendi mantenere separati i tuoi risparmi dalla dotazione finanziaria dell’impresa, quello che stai cercando è una società a responsabilità limitata unipersonale (S.r.l.).
La S.r.l. unipersonale, introdotta dal d.lgs. 88/1993 e poi riformata nel 2003, ricade nell’alveo delle società di capitali, ossia quelle società dotate di personalità giuridica, che difetta invece sia nell’impresa individuale sia nelle società di persone.
Utilizzare questa peculiare forma giuridica ti permetterà di dotare, in sede di costituzione, la società di un capitale sociale (una determinata somma di denaro) di norma non inferiore a diecimila euro (in sede di costituzione sarà sufficiente un capitale pari ad almeno un euro purché si provveda al raggiungimento del minimo legale in corso di esercizio) che fungerà da bacinella per eventuali debiti accumulati nel corso dell’esercizio e, ovviamente, per il mantenimento della stessa società come l’acquisto di beni, il pagamento degli stipendi di eventuali dipendenti etc., mantenendo al sicuro da ogni rischio il tuo patrimonio personale.
Per la costituzione della società basta recarsi da un notaio o da un commercialista, che adempiranno alla parte burocratica e provvederanno all’iscrizione della stessa nel registro delle imprese.
Giovanni Iadà
Studente Giurisprudenza V anno
Simone Volanti
Studente Giurisprudenza II anno