Origine e caratteristiche del diritto alla privacy

L’idea che esista una sfera intangibile dell’individuo riguardante la sua vita privata risale al 300 a.C. da Aristotele, il quale distingueva tra sfera pubblica e sfera privata, associata alla famiglia e alla vita domestica.
il più povero degli uomini può nella sua casetta lanciare una sfida opponendosi a tutte le forze della corona. La casetta può essere fragile, il suo tetto può essere traballante, il vento può soffiare da tutte le parti, la tempesta può entrare e la pioggia può entrare, ma il Re d’Inghilterra non può entrare; tutte le sue forze non osano attraversare la soglia di tale casetta in rovina
Lord Chatham - 1766 di fronte al Parlamento inglese
Degno di nota su questo argomento sono due giuristi statunitensi: Samuel Warren e Louis Brandeis; si deve a loro, nel 1890, la pubblicazione sulla rivista americana Harvard Law Review del saggio intitolato The right to privacy (Saggio scaricabile gratuitamente dal sito: https://www.cs.cornell.edu/~shmat/courses/cs5436/warren-brandeis.pdf), dove esposero la loro teoria che affermava l’esistenza nell’ordinamento statunitense del diritto della privacy.
Brandeis è ricordato per aver perseguito gratuitamente tematiche di grande rilevanza sociale, promuovendo l’avanzamento del diritto in vari campi e la tutela delle libertà civili, influenzò decisivamente l’amministrazione di Woodrow Wilson, in modo tale da sostenere la Dichiarazione Balfour del 1917.
Il saggio di Warren e Brandeis, nasce dall’esigenza di un nuovo contesto storico in cui riversano gli Stati Uniti a fine XIX secolo; in questo periodo si ha una forte industrializzazione e con essa si ha l’introduzione delle macchine da stampa rotative il quale consentivano la stampa dei quotidiani, e grazie all’ausilio delle macchine fotografiche, si potevano allegare agli articoli le foto dei protagonisti causando problemi di privacy.
Una rotativa è una macchina per la stampa caratterizzata da cilindri in continua rotazione che consentono elevati numeri di copie. Questa formidabile macchina da stampa fu inventata nel 1843 da Richard March Hoe ma fu William Bullock nel 1865, che apportò dei perfezionamenti: egli fu chi introdusse la rotativa a bobina invece che a fogli singoli.
L’industrializzazione portò i due avvocati a riflettere su quali informazioni riguardanti la vita personale di un individuo possa essere considerata di dominio pubblico e quali invece meritano una tutela e quali conseguenze potevano derivare dalla stampa dei giornali e dalle fotografie sulla riservatezza delle persone.
Per cui, si può affermare che la privacy nasce come diritto ad “isolarsi” e a non avere interferenze esterne, tuttavia, con la diffusione delle nuove tecnologie informatiche, e con l’acquisizione di moltissime informazioni personali rese disponibili per le fruizione di beni e servizi, ad esempio, il cellulare, il bancomat, la cartella sanitaria ecc., alla nostra identità di persone si è sovrapposta una sorta di identità informatica, formata dai dati che riguardano le nostre scelte, i nostri gusti, la nostra salute, le nostre idee politiche ecc. Tutto ciò fa nascere un diritto diverso dal diritto alla riservatezza, definibile come “il diritto alla protezione dei dati di carattere personale”.
- All’art. 2 “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”;
- All’art. 3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge”;
- All’art. 13 “La libertà personale è inviolabile”.
Le due sentenze citate hanno consentito di rubricare il diritto alla privacy tra i diritti fondamentali.
Nel 1975, con la sentenza 2129, la Cassazione aveva definito il diritto alla riservatezza, come “la tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari che, anche se verificatesi fuori dal domicilio domestico, non hanno per terzi un interesse socialmente apprezzabile contro le ingerenze che, sia pure compiute con mezzi leciti per scopi non esclusivamente speculativi e senza offesa per la reputazione, l’onore e il decoro, non siano giustificate da interessi pubblici preminenti”.
La dir. 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, ha trovato attuazione in Italia nel 1996 con la l. n. 675 del 31 dicembre e abrogata a decorrere dal 25 maggio 2018, quando è andato in vigore il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, meglio conosciuto come GDPR.
Con questa legge l’Europa permetteva di far godere dei benefici del trattato di Schengen sulla libera circolazione delle merci e delle persone, solo se il Paese membro adottava le normative sul trattamento dei dati previste dalla stessa dir. 95/46/CE, la quale, fu importantissima perché ha delineato un vero e proprio diritto all’identità personale riconoscendo che gli individui sono persone concrete e non una somma di dati informatici. Tale legge prefigura una sorta di diritto all’autodeterminazione informatica per tutelarsi dai rischi potenziali delle nuove tecnologie informatiche.
Sulla stessa linea evolutiva si colloca anche il d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, meglio conosciuto come codice della privacy, ed il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo, il GDPR – General Data Protection Regulation, anch’esso relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, è entrato in vigore il 25 maggio 2018. L’obiettivo del GDPR è disciplinare il trattamento dei dati personali riferiti alle persone fisiche. Il trattamento dei dati personali deve avvenire in modo lecito, corretto e trasparente.
Emanuel de Santis
Laureato in Giurisprudenza e
Master Economia